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Statuto dell’associazione “AMICI del MAGRETA 1 -APS”

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

 

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d’ora in avanti “Codice del Terzo Settore”, l’Associazione denominata “AMICI del MAGRETA I -APS”, associazione di Promozione sociale, con sede nel Comune di Formigine (MO).

L’Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio/Comitato Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L’Associazione non ha fini di lucro.

Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate  e’  utilizzato  per  lo  svolgimento  dell’attività  statutaria  ai  fini  dell’esclusivo  perseguimento  di finalità civiche, solidaristiche e di utilità’ sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPI e ATTIVITÀ 

L’associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, in particolare per contribuire all’educazione e formazione della persona, favorendo lo sviluppo del metodo educativo scout.

L’associazione promuove le attività culturali, ricreative, sportive e aggregative, intese come strumenti educativi e di crescita individuale, principalmente rivolte ai giovani e alle categorie sociali svantaggiate ed emarginate.

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell’art. 5 del Codice del terzo settore, l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti ambiti:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

 

L’associazione potrà collaborare con altre associazioni e movimenti con finalità analoghe sia italiani che stranieri; potrà inoltre organizzare incontri od altre iniziative aperte al pubblico, volti a far conoscere lo scoutismo e le attività connesse, servendosi anche di pubblicazioni, filmati, musica ed altri mezzi specifici.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’associazione si propone di offrire:

  1. supporti tecnico formativi quali campi scuola, corsi di aggiornamento e specializzazione;
  2. attrezzature, proprie o di terzi, necessarie allo svolgimento delle attività scout;
  3. la logistica e l’organizzazione generale, compreso anche eventuale vitto e alloggio, o uso di proprie attrezzature e automezzi;
  4. l’utilizzo e l’ospitalità in  strutture immobiliari, proprie o di terzi concesse in godimento a qualsiasi titolo, per la realizzazione delle attività educative di gruppi scout, famiglie, enti, parrocchie, ;
  5. l’organizzazione di eventi e attività per il finanziamento delle attività educative quali manifestazioni ed iniziative ricreative, sportive, turistiche, culturali, gastronomiche e simili;
  6. il raccordo con la Pubblica Amministrazione per favorire rapporti di collaborazione con le agenzie del volontariato educativo e sociale;
  7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale, necessaria, utile, alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi

 

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti nel nuovo Codice del terzo settore.

La qualità di volontario attivo è incompatibile con qualunque rapporto di lavoro a favore dell’associazione. L’associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, in materia di terzo settore, e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione.

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività come segue:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Lgs.117/2017( Codice del Terzo Settore);
  • attività diverse come da ex articolo

 

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata    a cura del Consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’ art. 6 D. Lgs 117-17.

 

ART. 4-SOCI

 Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti del Terzo Settore, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione e ad osservare il presente statuto.

Non possono essere soci le persone minorenni.

Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art .5 .

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione, strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 5 – CRITERI di AMMISSIONE ed ESCLUSIONE dei SOCI

 L’ammissione a socio è subordinata:

  • alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
  • ai seguenti criteri: conoscere e condividere gli scopi dell’associazione.

 

Sulle domande di  ammissione  si  pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate e comunicate per iscritto.

L’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto. L’accoglimento di tale ricorso verrà esaminato e deciso nella prima Assemblea convocata.

Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione.

 

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

  • mancato versamento della quota associativa entro 12 mesi dal sollecito;
  • comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi

 

In ogni caso, prima di  procedere  all’esclusione, devono essere  contestati  per iscritto  al  socio  gli addebiti che allo stesso vengono  mossi, consentendo facoltà di  replica. Il socio escluso ha facoltà di fare ricorso, contro il provvedimento  entro 30 giorni  dalla comunicazione del provvedimento stesso e l’accoglimento di tale ricorso verrà esaminato e deciso nella prima Assemblea convocata.

Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento resta sospeso.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci, a  seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma seri.tra all’associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio verranno annotati da parte del Consiglio di amministrazione, sul libro degli associati.

II socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 6- DOVERI e DIRITTI degli ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
  • a versare la quota associativa di cui al precedente articolo e gli eventuali aggiornamenti della quota associativa potranno essere adottati con deliberazione dell’Assemblea dei

 

I soci hanno diritto :

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative;
  • a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa all’associazione facendone richiesta scritta al Presidente. Tale richiesta verrà assolta permettendo  all’associato di recarsi presso l’Organo direttivo , in tempi e modi da concordare che, comunque non potranno essere superiori a 30 gi In tale occasione l’associato, previa richiesta scritta potrà chiedere copia della documentazione.

 

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’associazione.

 

ART. 7 – ORGANI dell’ASSOCIAZIONE

 

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • L’Organo d’Amministrazione(il Comitato direttivo);
  • il Presidente,
  • l’Organo di controllo 11( obbligatorio nei casi previsti nell’articolo 30 del lgs 117/2017 CTS)

 

L’elezione degli organi dell’ associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute qualora deliberato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in  presenza  che  in  collegamento  per teleconfe renza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire  nella discussione  sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E’ consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

 

ART. 8-L’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria, è il massimo organo deliberativo della associazione ed è  lo strumento  sovrano  dell’associazione e,  all’attuazione delle  decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio direttivo.

Nell’Assemblea ha diritto al voto il socio che risulti in regola con il versamento della quota associativa

dell’ anno in corso.

Il diritto di voto si acquisisce dopo tre mesi dall’ iscrizione del registro dei soci.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva , dispone di un solo voto.

 

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

 

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed in particolare:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. nomina e revoca i componenti del Comitato direttivo, e qualora necessario per legge nomina e revoca l’organo di controllo;
  3. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  4. delibera l’ammiss ionee l’esclusione dei soci;
  5. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo;
  6. fissa le linee di indirizzo dell’ attività

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazionedel bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua

assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dal presenti.

 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e /o tramite posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima con un intervallo di almeno 24 ore.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazione sul bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza

convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità .

 

ART. 9-L’ORGANO D’AMMINISTRAZIONE: Il COMITATO DIRETTIVO

 

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove . nominati dall’Assembleadei soci, fra i soci medesimi.

I membri dei Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili . .

 

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che andranno confermati nella prima assemblea utile e rimarranno in carica fino allo scadere del mandato.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Comitato direttivo spetta di:

  1. nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. predisporre il bilancio consuntivo;
  4. pubblicare le donazioni ricevute da enti pubblici
  5. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  6. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa

 

Il   Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà più uno dei componenti ne faccia richiesta. Comunque deve riunirsi almeno 4 volte all’anno.

 

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei consiglieri membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

ART. 10 – Il PRESIDENTE

 

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l’attività della associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

ART. 11- L’ORGANO di CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

 

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 200l, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’ Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi  momento procedere, anche  individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART.12-11 PATRIMONIO

 

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi da altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 13 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali, o tra gli organi sociali, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, sarà esperito   un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

 

ART. 14 – ASSICURAZIONE

 

I soci volontari attivi che prestano attività a favore della associazione sono assicurati per malattia ,infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. 117/2017

 

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

 

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati, aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione dopo la liquidazione, il patrimonio residuo andrà devoluto, previo il parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore, e salvo destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

 

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui,

 

rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

 

ART.17-RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

 

ART. 18 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma tre del codice del terzo settore (D.lgs 117-2017) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.